Definizione agevolata 2000/17 (''rottamazione-bis'')

Hai aderito alla “rottamazione-bis”? Scopri tutte le novità normative introdotte dal Decreto Semplificazioni per accedere alla Definizione agevolata 2018, cosiddetta "rottamazione-ter"
Chi ha pagato le rate entro il 7 dicembre 2018
Chi ha aderito alla Definizione agevolata 2000/17 (cosiddetta “rottamazione-bis”) e ha pagato le rate di luglio, settembre e ottobre entro il 7 dicembre, rientra automaticamente nei benefici previsti dalla “Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione” dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (cosiddetta “rottamazione-ter”). È quanto prevede l’art.3 del Decreto Legge n. 119/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 136/2018.
Agenzia delle entrate-Riscossione, senza alcun ulteriore adempimento a carico del debitore, invierà al contribuente entro il 30 giugno 2019 una “Comunicazione” con il differimento dell’importo residuo da pagare relativo alla “rottamazione-bis”, ripartito in 10 rate di pari importo (5 anni), con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2019.
In questo caso il contribuente non dovrà fare una nuova domanda di Definizione agevolata (rientrando automaticamente nei benefici previsti dalla “rottamazione-ter”).
Chi non ha pagato le rate entro il 7 dicembre 2018
Il Decreto Semplificazioni (Decreto Legge 135/2018) consente l’accesso alla “rottamazione-ter” anche a coloro che, dopo aver aderito alla “rottamazione-bis”, non hanno versato entro il 7 dicembre 2018 le rate dovute in scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018.
In questo caso, chi non ha pagato può accedere ai benefici previsti dalla “Definizione agevolata 2018 (cosiddetta “rottamazione-ter”) presentando la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2019.
Il pagamento potrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019 oppure in 10 rate consecutive di pari importo (3 anni). Le rate sono così suddivise:
- le prime due il 31 luglio e il 30 novembre 2019;
- le restanti otto, il 28 febbraio, il 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.
Come aderire
Prospetto informativo
Per sapere quali sono le cartelle e gli avvisi che rientrano nell’ambito applicativo della Definizione agevolata 2018 ai sensi del D.L. n. 119/2018 e quelli esclusi, puoi richiedere il Prospetto informativo tramite l’apposito form online, allegando sempre la documentazione prevista per il riconoscimento, o puoi scaricarlo direttamente entrando in area riservata
Compila il form per richiedere il Prospetto informativo
1. "Fai D.A. te" e presenta la tua domanda online
Chi intende aderire alla Definizione agevolata 2018 può presentare la domanda di adesione in modo semplice e veloce compilando, entro il 30 aprile 2019, l’apposito form online allegando la prevista documentazione per il riconoscimento.
Compila il form per la Definizione agevolata 2018
Ricorda inoltre che il form per presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata è disponibile anche in area riservata dove, accedendo con le tue credenziali, non avrai necessità di allegare alcuna documentazione di riconoscimento. Questo servizio ti consente di "rottamare" anche singoli debiti contenuti nella cartella/avviso.
2. Altre modalità di presentazione della domanda di adesione
In alternativa al form online, è possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata 2018 entro il 30 aprile 2019:
- alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, inviando il Modello DA-2018, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità. La domanda deve essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (pec);
- presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) consegnando il Modello DA-2018 debitamente compilato e firmato.
Cosa succede dopo aver presentato la domanda
La legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente entro il 30 giugno 2019 una “Comunicazione”:
- di accoglimento della domanda contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata 2018, la scadenza delle eventuali rate e i relativi bollettini di pagamento;
- di eventuale diniego.
A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della Definizione agevolata (c.d. “debiti definibili”), non darà seguito alle procedure esecutive già avviate, salvo che non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo.
Non saranno avviate nuove procedure cautelari o esecutive, mentre resteranno i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda.
La legge prevede infine che, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, siano sospesi:
- i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;
- gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.
Le novità contenute nella Legge di Bilancio 2019
La Legge di Bilancio 2019 prevede il cosiddetto “Saldo e stralcio”, ossia una riduzione delle somme dovute, a titolo di capitali e interessi di ritardata iscrizione, per alcune tipologie di debiti riferiti a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, per quei soggetti - persone fisiche - che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica.
Rientrano nell’ambito del “Saldo e stralcio” solo i carichi derivanti dagli omessi versamenti dovuti in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali, e quelli derivanti dai contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps.
Per maggiori informazioni e per conoscere le modalità di adesione al “Saldo e stralcio” consulta la sezione dedicata.