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Avvisi e solleciti

Di seguito trovi un riepilogo delle comunicazioni di sollecito, preavviso e avviso che l'Agenzia delle entrate-Riscossione è incaricata di trasmettere ai cittadini.

Sollecito

Il sollecito, spedito per posta semplice, è una sorta di “promemoria” che viene inviato al debitore con l’invito a mettersi in regola con i pagamenti. Per i debiti fino a mille euro non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima di 120 giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio del debito.

Preavviso di fermo

Il preavviso di fermo amministrativo è un atto con cui si invita il debitore a mettersi in regola con i pagamenti nei successivi 30 giorni, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, si procederà all’iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo a motore di sua proprietà. Il fermo non viene iscritto se il debitore dimostra, entro i suddetti 30 giorni, che il bene mobile è strumentale all’attività di impresa o della professione (decreto legge n.69/2013 cd. "decreto del fare" convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013).

Preavviso di ipoteca

Il preavviso di ipoteca invita il debitore proprietario di un immobile a pagare le somme dovute entro 30 giorni, dopo i quali si procederà all’iscrizione di ipoteca vera e propria.

Avviso di presa in carico

Quando l’Agenzia delle entrate-Riscossione riceve in carico le somme dell’accertamento esecutivo dall’Agenzia delle entrate è tenuta a comunicarlo al cittadino tramite raccomandata semplice o posta elettronica. Tale obbligo viene meno quando esiste un fondato pericolo per il buon esito della riscossione: in questo caso la legge consente di procedere senza informativa.

Avviso di intimazione

L’avviso di intimazione viene notificato prima di iniziare l’espropriazione forzata qualora sia passato un anno dall’invio della cartella di pagamento. Dalla data di notifica dell’avviso il debitore ha 5 giorni di tempo per effettuare il versamento di quanto dovuto. Resta ferma la possibilità di chiedere la rateizzazione delle somme a debito o la sospensione legale della riscossione nei casi e nei termini previsti dalla legge.