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Notifica

E’ la modalità con la quale la cartella di pagamento o altri atti della riscossione sono recapitati al contribuente, dopo l'iscrizione a ruolo. La notifica può essere eseguita, in base alla tipologia di atto, anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e con Posta elettronica certificata (PEC).

La Legge di Bilancio 2022

La "Legge di Bilancio 2022" ha stabilito che per le cartelle notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, il termine per il pagamento è fissato in 180 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti) senza alcun onere aggiuntivo.

Pertanto, per le notifiche effettuate nel periodo sopra citato, l’ordinario termine di 60 giorni riportato nella cartella di pagamento è da intendersi esteso a 180 giorni.

Prima della scadenza dei 180 giorni dalla notifica, l’Agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo.

Decreto Legge n. 146/2021

Il “Decreto Fiscale” - DL n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 215/2021, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, ha stabilito che, per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, viene prolungato fino a 180 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti), il termine per il relativo pagamento senza applicazione di interessi di mora. Prima di tale termine l’Agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo.

È l’inserimento di un contribuente nell’elenco dei debitori formato dall’ente creditore (Agenzia delle entrate, INPS, comuni, ecc) per il pagamento di tributi o altre entrate, sanzioni e interessi. Con l’iscrizione a ruolo l’ente creditore incarica l’Agente della riscossione di richiedere il pagamento delle somme dovute al contribuente, attraverso l’invio della cartella di pagamento o, in fase di riscossione volontaria, di un avviso di pagamento.

Il decreto legge n. 193/2016, convertito dalla legge n. 225/2016, all’art. 7-quater è intervenuto in materia di notifica mediante Posta elettronica certificata (PEC), modificando il secondo comma dell’art. 26 del DPR n. 602/1973 e aggiungendo un nuovo comma all’art. 60 DPR n. 600/1973.         
La norma prevede adesso la possibilità (e non più l’obbligo), a partire dal 1° luglio 2017, per l’Agente della riscossione, di notificare via PEC gli avvisi e gli altri atti che devono essere notificati per legge nei confronti di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, all’indirizzo risultante dall’Indice nazionale degli indirizzi di Posta elettronica certificata (INI-PEC).

Il nuovo comma dell’art. 60 del DPR n. 600/1973 prevede inoltre che la notifica degli atti e degli avvisi possa essere eseguita telematicamente anche nei confronti dei soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di PEC nell’indice INI-PEC, dietro presentazione di apposita richiesta.
A tal fine, il richiedente potrà indicare l’indirizzo PEC:

  • di cui è intestatario;
  • di uno dei soggetti di cui all’art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 546/1992 (per esempio avvocati, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, dipendenti dei Centri di Assistenza Fiscale – CAF, ecc.), ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all’art. 63, secondo comma, secondo periodo, del DPR n. 600/1973, specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto degli interessati.

Cosa fare in caso di problemi di visualizzazione dei documenti inviati tramite PEC

Per aprire gli allegati in formato .pdf è necessario il programma Adobe Reader dalla versione 10 in poi, scaricabile gratuitamente all’indirizzo http://get.adobe.com/it/reader/.
Per aprire e verificare l’affidabilità della firma elettronica apposta sugli allegati, sia in formato .pdf sia in formato .p7m, è possibile utilizzare i servizi gratuiti per uso personale messi a disposizione sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale all’indirizzo http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche/software-verifica.
Ulteriori informazioni sulla PEC possono essere reperite sul sito http://www.agid.gov.it/.

Cosa succede se l’invio PEC non si perfeziona

Gli intestatari di un indirizzo PEC reperibile nell’indice INI-PEC dovrebbero verificare il corretto funzionamento della propria casella, per evitare che Agenzia delle entrate-Riscossione non riesca a consegnare il messaggio. In particolare, è opportuno controllare che:

  • l’indirizzo PEC risulti correttamente censito, per il tramite della Camera di Commercio/Ordine professionale, sull’indice INI-PEC;
  • l’indirizzo PEC non sia scaduto (verificabile con il proprio gestore);
  • la casella non risulti satura e pertanto inibita temporaneamente alla ricezione di nuovi messaggi in entrata.

Se l’indirizzo PEC del destinatario non risulta valido e attivo, Agenzia delle entrate-Riscossione procede con la notifica mediante deposito telematico dell’atto presso il sito dedicato della società Infocamere Scpa (https://attidepositati.infocamere.it).

Nei casi in cui la casella PEC sia valida ma satura, Agenzia delle entrate-Riscossione effettuerà, a distanza di almeno 7 giorni, un secondo tentativo. Qualora anche questo risultasse infruttuoso procederà, analogamente al caso di indirizzo non valido e attivo , al deposito telematico dell’atto.

L’Agente della riscossione avvisa quindi il contribuente dell’avvenuta notifica inviando una raccomandata semplice, senza ulteriori adempimenti.     

Gli atti notificati sono protetti da password che può essere recuperata:

  • all’interno dell’area riservata di InfoCamere secondo le indicazioni contenute nella raccomandata di avvenuta notifica che hai ricevuto;
  • utilizzando il servizio disponibile sul nostro portale, in area riservata che ti consente di visualizzare la password inserendo il numero dell’atto depositato indicato nella raccomandata che hai ricevuto.

La pubblicazione degli atti e documenti sul sito di InfoCamere è disponibile per 15 giorni dal loro deposito.

È il soggetto che provvede alla notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti che devono essere recapitati al contribuente.