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Cessione - Revoca - Sospensione

Sospensione

La sospensione (anche parziale) può essere disposta dall’ufficio finanziario per effettuare controlli più approfonditi sulla richiesta presentata. Viene comunicata sia all’Agenzia delle entrate-Riscossione sia al titolare del conto fiscale e blocca l’erogazione del rimborso fino alla sua revoca.

Revoca

La revoca può essere disposta:

  • da parte dell’ufficio finanziario, se ritiene che il contribuente non abbia diritto al rimborso;
  • dal titolare del conto fiscale, con esplicita richiesta presentata all’Agenzia delle entrate-Riscossione, a condizione che non sia ancora avvenuta l’erogazione.

Cessione del rimborso

La cessione del rimborso può essere effettuata a titolo di cessione di credito e deve essere:

  • effettuata con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio;
  • munita del titolo (dichiarazione imposte dirette o Iva o disposizione d’ufficio) e dell’oggetto del credito (tipo e anno d’imposta);
  • notificata presso la sede legale dell’Agente della riscossione.

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